Lo Statuto

Premessa

La tradizionale disputa del “Niballo” con il quale il popolo faentino, avente nei suoi Rioni l’espressione più pura e caratteristica, vuole solennizzare le antiche corse descritte negli Statuti del 1410 durante la Signoria dei Manfredi, ha luogo ogni anno, per antica tradizione, in occasione della festività di SS. Pietro e Paolo, oppure nella quarta domenica di giugno.

Il Rione Giallo, già Rione di Porta Ponte, trova il proprio fondamento nel Regolamento Generale del Niballo – Palio di Faenza, dove viene riconosciuto ai Rioni un consolidato ruolo per la ricerca, il recupero e la valorizzazione delle peculiarità rionali e per la promozione di manifestazioni a valenza storica e culturale, che nel loro insieme concorrono ad attuare nel concreto i principi del riconoscimento e della partecipazione della comunità faentina alle proprie tradizioni.

A questo scopo i cittadini del Rione Giallo, che si identifica storicamente nel territorio compreso tra la sinistra dei fiumi Lamone e Marzeno a monte della Città, Corso Saffi, Corso Matteotti, Viale Marconi e Via Firenze fino ai confini della città di Faenza, hanno ravvisato l’opportunità di costituire un’associazione rionale con atto costitutivo del 12 settembre 1960.

Statuto del RIONE GIALLO “Galeotto Manfredi”APS

Art. 1 – Della costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata RIONE GIALLO “Galeotto Manfredi” APS, di seguito denominata Rione Giallo, con sede in Faenza (RA), via Bondiolo 85, operante senza fini di lucro.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – Della bandiera e dello stemma

Il Rione Giallo spiega bandiera gialla e inalbera per proprio stemma uno scudo d’oro alla torre centrata in marrone con due ordini di merlature alla guelfa, murata di nero, caricata di tre fasce di vermiglio sopra la prima merlatura.

Lo stemma trae origine dalla descrizione dello stemmario Tassinari conservato presso la Biblioteca Manfrediana di Faenza.

L’utilizzo, la riproduzione e l’esposizione dello stemma per qualsiasi finalità sono vincolati all’autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Del motto

Il Rione Giallo riconosce come proprio motto il sassone “WAN ICH MACH”, presente in numerose imprese e stemmi della famiglia Manfredi, famiglia di riferimento dell’iconografia rionale.

Art. 4 – Degli scopi e attività

Il Rione Giallo persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi nei seguenti due ambiti tra quelli definiti dallo stesso art. 5:

  •  i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore dei propri associati e di tutta la collettività, il Rione Giallo si propone di:

  1. Tendere con tutte le proprie forze alla vittoria del Palio del Niballo, del Torneo degli Alfieri Bandieranti e Musici e di tutte le manifestazioni storico-agonistiche a cui il Rione Giallo partecipa, dando precedenza e maggior rilievo a quelle istituite nell’ambito delle manifestazioni del Niballo – Palio di Faenza;
  2. Collaborare e partecipare attivamente alla riuscita ed allo sviluppo del Niballo – Palio di Faenza e delle manifestazioni collaterali;
  3. Promuovere attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo e altre iniziative tese ad interessare i cittadini alla vita del Rione Giallo e a soddisfare le esigenze di conoscenza e di svago dei propri Associati;
  4. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati e a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e simpatizzanti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il Rione Giallo potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Il Rione Giallo aderisce, attraverso il Capo Rione, al Comitato per il Niballo, e, con rappresentanti appositamente designati, al Consiglio dei Dieci e a tutti gli organismi deputati all’organizzazione del Niballo e manifestazioni collaterali, accettandone i regolamenti.

Art. 5 – Dei soci

Al Rione Giallo possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutte le persone che, a sedici anni compiuti, decidono di perseguire gli scopi rionali e di sottostare al presente statuto.

Tutti i soci del Rione Giallo sono tenuti a concorrere, in ragione delle proprie possibilità e capacità, alla difesa del buon nome e del prestigio dell’associazione, alla tutela ed all’accrescimento del patrimonio morale e materiale, alla adesione convinta ai valori che il Rione Giallo rappresenta.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che il Rione Giallo si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

L’adesione al Rione Giallo è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 6 – Dei criteri di ammissione e di esclusione dei soci

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta, controfirmata da due soci e affissa per almeno quindici giorni continuativi all’Albo rionale, in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del Rione Giallo.

L’Albo rionale deve essere collocato in luogo accessibile e visibile a tutti i soci durante l’apertura della sede rionale.

L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei Soci che sarà convocata.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

La qualifica di socio si perde per:

  • recesso;
  • esclusione, a causa di azioni ritenute disonorevoli o che arrechino, in qualunque modo, danni morali o materiali al Rione Giallo e per mancata ottemperanza alle norme del presente statuto, ai regolamenti rionali e alle deliberazioni degli organi sociali;
  • morosità.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea dei Soci. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei Soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dall’annotazione sul libro dei soci a seguito della delibera della Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro dei soci.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 – Dei diritti e dei doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dal Rione Giallo nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo;
  • godere, se maggiorenni, dell’elettorato attivo e passivo. L’elettorato passivo spetta solamente ai soci che siano in possesso dei seguenti requisiti:
    • essere in regola con il versamento delle quote sociali alla data delle elezioni e soci da almeno un anno solare; per potersi candidare alle cariche di Capo Rione o di componente del Collegio dei Probiviri è invece necessario essere soci da almeno due anni solari;
    • non avere riportato condanne, anche solo in primo grado, per reati di natura non colposa;
  • prendere visione dei libri sociali nei tempi, nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci sono obbligati a:

  • osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole del Rione Giallo;
  • versare la quota associativa nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

I soci si impegnano inoltre a non richiedere al Rione Giallo risarcimenti per danni riportati o conseguiti, sia a persone che a cose, nell’ espletamento di attività sociali, avendo l’ associazione carattere esclusivamente di promozione sociale ed essendo ogni prestazione assolutamente gratuita e volontaria ed immune da ogni possibile rivendicazione materiale o morale.

Art. 8 – Degli organi del Rione Giallo

Sono organi del Rione Giallo:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Capo Rione;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • l’Organo di Controllo (organo facoltativo).

L’elezione degli organi del Rione Giallo non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Possono essere istituiti comitati e commissioni costituiti da soci di comprovata esperienza di vita rionale a scopi operativi o consultivi.

Art. 9- Dell’Assemblea dei Soci

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo del Rione Giallo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. E’ l’organo sovrano del Rione Giallo, e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli iscritti nel Libro dei soci in regola con il versamento della quota associativa.

L’Assemblea Ordinaria viene convocata annualmente entro il 31 marzo dal Capo Rione  per l’approvazione del rendiconto consuntivo e del preventivo.

L’Assemblea Straordinaria viene convocata ogni qualvolta lo stesso Capo Rione o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo dei soci ne ravvisino l’opportunità. L’Assemblea Straordinaria può essere convocata anche dal Collegio dei Probiviri nei casi previsti dall’art. 18 del presente Statuto.

L’Assemblea è presieduta dal Capo Rione o, in sua assenza, da un Capitano e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni contenenti il luogo, la data, l’ora della prima e della seconda convocazione devono essere effettuate mediante avviso da affiggersi all’Albo rionale almeno otto giorni prima della data della riunione.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, trascorsi almeno trenta minuti dall’orario di convocazione.

Non sono ammesse deleghe per soci assenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono prese a maggioranza di voti, ad esclusione dell’elezione del Capo Rione e del Capitano eletto in lista unitaria con il Capo Rione.

L’Assemblea dei Soci:

  • elegge il Capo Rione e il Capitano in lista unitaria;
  • elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
  • è convocata entro il 31 marzo di ogni anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto e il preventivo relativamente ad ogni esercizio;
  • elegge i componenti del Collegio dei Probiviri ed eventualmente i componenti dell’Organo di Controllo;
  • si esprime sull’esclusione dei soci;
  • si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
  • delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
  • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione e sullo scioglimento del Rione Giallo.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum previsto, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno quindici giorni dalla seconda, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti purché adottata con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento del Rione Giallo e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.  10 – Del Capo Rione

Al Capo Rione è attribuita la rappresentanza legale del Rione Giallo di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Capo Rione ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l’Assemblea dei soci e di stabilirne l’ordine del giorno; rappresenta il Rione Giallo in seno al Comitato per il Niballo.

Il Capo Rione cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne assume i poteri in casi eccezionali di necessità e urgenza. In tal caso egli deve convocare il prima possibile il Consiglio Direttivo per l’illustrazione del suo operato.

Ha potere di firma sui conti correnti dell’Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano ai Capitani.

In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni da parte del Capo Rione, spetta ai Capitani convocare entro 30 giorni l’Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo Capo Rione.

Art. 11 – Delle elezioni del Capo Rione

Il Capo Rione viene eletto dall’Assemblea dei Soci convocata appositamente nei tempi previsti dal Regolamento Generale del Niballo od almeno ogni tre anni, entro il mese di ottobre, mediante votazione a scheda segreta fra i Soci in possesso dei requisiti previsti all’articolo 7 del presente statuto.

Ogni socio candidato alla carica di Capo Rione dovrà presentarsi in lista unitaria con un socio candidato alla carica di Capitano.

Il Capo Rione e il Capitano vengono eletti con i due terzi dei voti espressi nelle prime due votazioni; nelle votazioni successive con la maggioranza assoluta dei voti espressi ed entrano a far parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo del Rione Giallo.

Fanno parte del Consiglio Direttivo il Capo Rione, il Capitano eletto dall’Assemblea in lista unitaria col Capo Rione e sette Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo:

  • nomina al proprio interno un ulteriore Capitano, un Cassiere e un Segretario;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • redige il bilancio o il rendiconto consuntivo e predispone il preventivo annuale da sottoporre all’Assemblea generale ordinaria;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci;
  • delibera sulle attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse secondarie e strumentali nei limiti della normativa vigente.

E’ convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche in forma telematica, al massimo cinque giorni prima della riunione. In casi eccezionali, anche in difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato una volta al mese e ogni qualvolta il Capo Rione, o in sua vece uno dei Capitani, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In particolari situazioni e nel caso in cui uno o più membri del Consiglio siano impossibilitati a partecipare fisicamente, le riunioni di Consiglio Direttivo sono da considerarsi valide anche se organizzate in forma digitale tramite mezzi informatici o altro. In tal caso il Segretario avrà cura di registrare quali presenti anche i partecipanti in video conferenza.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per il tempo stabilito dal Regolamento Generale del Niballo – Palio di Faenza e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

Art. 13 – Delle elezioni dei Consiglieri

I sette consiglieri vengono eletti dall’Assemblea dei Soci convocata appositamente nei tempi previsti dal Regolamento Generale del Niballo od almeno ogni tre anni, entro il mese di ottobre e comunque dopo l’elezione del Capo Rione, mediante votazione a scheda segreta fra i Soci in possesso dei requisiti previsti all’articolo 7 del presente statuto.

Risultano eletti i soci che ottengono il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione al Libro dei Soci.

In caso di ulteriore parità risulterà eletto il socio con maggiore anzianità anagrafica.

Nel caso in cui, per dimissioni, revoca o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea dei Soci provvede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva nei modi di cui agli articoli e commi precedenti. Il nuovo membro rimarrà in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui a dimettersi o a decadere sia il Capo Rione o oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo eletti ad inizio mandato, l’Assemblea dovrà provvedere al rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Dei Capitani

I Capitani affiancano il Capo Rione nelle sue attività e, in caso di assenza o impedimento, lo sostituiscono in tutte le sue funzioni.

Art. 15- Del Cassiere

Il Cassiere gestisce la cassa rionale e provvede ai pagamenti su mandato del Capo Rione.

Il Cassiere ha la firma, disgiunta da quella del Capo Rione, sui conti correnti del Rione.

Sovrintende al buon andamento economico dell’Associazione e, d’accordo con il Segretario, predispone i documenti del bilancio o rendiconto consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo e da presentarsi all’Assemblea generale ordinaria.

Art. 16 – Del Segretario

Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Capo Rione, cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni e li firma unitamente a chi le ha presiedute.

Dirige e organizza l’amministrazione rionale.

Tiene inoltre l’inventario dei beni del Rione e, d’accordo con il Cassiere, predispone i documenti per il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo e da sottoporsi all’ Assemblea generale ordinaria.

Art. 17 – Dei Consiglieri

I Consiglieri hanno il mandato di vigilare sulla vita del Rione Giallo.

Ai Consiglieri è richiesto un comportamento esemplare per tutta la durata del mandato.

I Consiglieri, salvo giustificati impedimenti personali, hanno l’obbligo di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei Soci con voto deliberativo, ad eccezione della deliberazione di approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 18 – Del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l’organo di tutela del Rione.

I suoi membri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Collegio dei Probiviri:

  • controlla l’amministrazione del Rione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e predispone una relazione annuale in tema di bilancio o di rendiconto consuntivo;
  • vigila sul rispetto delle tradizioni rionali e nel caso ravvisi indirizzi o delibere difformi dallo Statuto o dai regolamenti ha facoltà di convocare l’Assemblea dei Soci;
  • interviene nei casi previsti dall’art.24 del presente statuto;
  • dirime le controversie tra i Soci.

Art. 19 – Delle elezioni del Collegio dei Probiviri

E’ composto da tre soci eletti dall’Assemblea convocata appositamente ogni tre anni, entro il mese di ottobre e comunque dopo l’elezione del Capo Rione, mediante votazione a scheda segreta. Sono eleggibili nel Collegio dei Probiviri coloro che abbiano ricoperto, almeno per un mandato, la carica di Consigliere, o di Capitano o di Capo Rione e che, come previsto dal precedente articolo 7, siano soci del Rione Giallo da almeno 2 anni solari.

Risultano eletti i Soci che ottengono il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione al Libro dei Soci.

In caso di ulteriore parità risulterà eletto il socio con maggiore anzianità anagrafica.

Elegge al suo interno un Presidente che viene comunicato all’Assemblea dei Soci.

Resta in carica fino alla elezione del nuovo Capo Rione; i suoi membri sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni, revoca o altre cause, uno dei componenti del Collegio dei probiviri decada dall’incarico, l’Assemblea dei Soci provvederà alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva nei modi di cui agli articoli e commi precedenti. Il nuovo membro rimarrà in carica fino alla scadenza dell’intero Collegio.

Art. 20 – Dell’organo di controllo

È nominato nei casi previsti dal D. Lgs 117/2017.

L’Organo di Controllo, se nominato:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 – Del patrimonio storico rionale

Il patrimonio rionale è costituito da:

  1. costumi, armature, armi e accessori del corteo storico rionale;
  2. arredi e attrezzature della sede sociale;
  3. arredi e attrezzature del circolo sociale;
  4. cavalli, finimenti, selle, arredi e attrezzature di scuderia;
  5. strumenti, bandiere e attrezzature del gruppo sbandieratori e musici del Rione;
  6. attrezzatura utile per lo svolgimento delle varie attività rionali;
  7. patrimonio librario e non della Biblioteca “A. Lapi”;
  8. altri beni mobili ed immobili di proprietà del Rione.

Di detto patrimonio dovrà essere tenuto elenco dettagliato nel libro degli inventari ed aggiornato almeno una volta all’anno.

Il patrimonio rionale è indivisibile e inalienabile. Eventuali alienazioni potranno avvenire, per decisione del Consiglio Direttivo, limitatamente a quella parte di patrimonio fuori uso o non più utilizzata.

Art. 22 – Delle risorse economiche

Il Rione Giallo trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazione e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  6. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
  8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Rione Giallo, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita del Rione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Rione Giallo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’esercizio finanziario del Rione Giallo ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci convocata entro tre mesi.

Copia del bilancio o rendiconto consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati in occasione della convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 23 – Dei Libri Sociali

I libri dell’Associazione, da tenersi obbligatoriamente e da custodirsi presso la sede rionale, sono:

  1. Il registro dei Soci in cui, per ciascun Socio, devono essere annotati il cognome, il nome, la data di nascita, i recapiti, le cariche ricoperte in seno al Rione, la qualifica di Socio ed eventuali sanzioni disciplinari;
  2. Il Registro dei verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  3. Il Registro dei verbali delle deliberazioni della Assemblea generale dei Soci;
  4.  Il Libro cassa;
  5. Il Libro degli inventari.

Art. 24 – Della clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata dal Collegio dei Probiviri, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dall’istanza.

La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l’Assemblea Straordinaria a maggioranza dei presenti.

Art. 25 – Dello scioglimento

Lo scioglimento del Rione Giallo deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria convocata in apposita seduta con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.

Art. 26 – Dei rinvii

Per quanto non espressamente riportato nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia nonché al Regolamento Generale e al Regolamento Organizzativo del Niballo- Palio di Faenza e a eventuali Regolamenti interni al Rione redatti a cura del Consiglio Direttivo e ratificati dall’Assemblea dei Soci.

 

All’approvazione del presente ogni precedente statuto del Rione Giallo si intende abrogato.

 

Approvato dall’Assemblea dei Soci del Rione Giallo il giorno 2 luglio 2020.