Il Regolamento

Regolamento Interno Del Rione Giallo  “Galeotto Manfredi”

Titolo 1° – DEI SOCI

Art. 1

L’appartenenza al Rione Giallo come Socio rappresenta una scelta di campo; il Socio sposa principi e valori, ma soprattutto sceglie di condividere l’appartenenza ad una parte della città.

I Soci del Rione Giallo pertanto non possono contemporaneamente essere Soci di un altro rione faentino, né prestarvi collaborazione.

Il Socio che aderisce in forma associativa ad altro rione faentino o vi presta collaborazione sarà escluso dal Rione Giallo.

Il Segretario avrà cura di annotarlo nel registro dei Soci e comunicarlo direttamente alla persona esclusa.

Art. 2

I soci del Rione Giallo sono classificati nelle seguenti categorie:

  • onorari;
  • sostenitori;
  • ordinari;
  • benemeriti.

Sono Soci onorari coloro che hanno acquisito nel corso degli anni particolari meriti nel riguardo della Associazione.

Vengono nominati dalla Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Non sono soggetti al pagamento di alcuna quota sociale.

Sono Soci sostenitori coloro che, ammessi all’Associazione, pagano una quota sociale almeno doppia di quella dei Soci ordinari.

Sono Soci ordinari tutti coloro che, ammessi all’Associazione, pagano la relativa quota stabilita dal Consiglio Direttivo in carica.

Sono Soci benemeriti i Rionali che hanno avuto particolari meriti di natura economica o materiale nei confronti del Rione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo e non sono soggetti al pagamento della quota sociale annuale. Tale delibera ha valore annuale.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo è tenuto a deliberare le quote sociali per l’anno successivo, con i relativi termini e modi per il pagamento.

I  Soci, anche se distinti in categorie, hanno tutti gli stessi diritti e doveri.

Sono espressamente vietati i soci temporanei.

Art. 3

Sono Giovani rionali tutti coloro i quali, non ancora compiuto il sedicesimo anno di età, decidono di perseguire gli scopi del Rione Giallo  rispettandone gli statuti, i regolamenti ed i valori che rappresenta.

I Giovani Rionali sono tenuti al pagamento di una quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre.

Al compimento del sedicesimo anno di età devono richiedere l’ammissione all’Associazione secondo le modalità previste dallo Statuto.

Art. 4

Sono morosi i Soci che allo scadere dei termini previsti dal Consiglio Direttivo non hanno versato la loro quota associativa.

I Soci in stato di morosità riacquistano la qualifica di Socio se entro tre mesi dal termine previsto dal Consiglio Direttivo provvedono al pagamento della quota sociale.

La notifica di morosità viene comunicata direttamente all’interessato con uno dei mezzi di comunicazione a disposizione del Rione, anche digitali, sollecitandone il ravvedimento.

Decorsi i termini previsti, se il Socio non ha provveduto al ravvedimento, questi è espulso dall’Associazione.

Solamente dopo l’espulsione definitiva la segreteria provvederà alla affissione all’Albo rionale dei loro nominativi.

Potranno richiedere nuovamente l’adesione, ma saranno sottoposti alla procedura prevista per i nuovi Soci. Perderanno anche i diritti di eleggibilità, che saranno acquisiti trascorso il termine previsto dallo Statuto.

Art. 5

Il recesso di un Socio rappresenta un elemento degno di analisi da parte del Rione Giallo. Il Capo Rione, insieme al Collegio dei Probiviri, avrà cura di contattare il recedente allo scopo di recepire gli elementi che lo hanno portato a tale decisione. Degli sviluppi di detti contatti dovrà essere informato il Consiglio Direttivo per le considerazioni.

Titolo 2° – DEL PATRIMONIO RIONALE

Art. 6

I contributi intellettuali messi a disposizione dai Soci in qualunque modalità, quando non diversamente concordato con il Consiglio Direttivo, sono da ritenersi di proprietà del Rione che ne dispone a suo piacimento.

Art.  7

Il Socio autorizza il Rione ad utilizzare filmati, fotografie ed altro materiale audiovisivo ricavato durante le attività annuali.

Art. 8

La partecipazione ad eventi, riunioni e attività organizzate dal Rione Giallo trasmette ad ognuno parte del patrimonio rionale.

In particolare le proprietà immateriali (la cultura del sapere in arte e mestieri tipici del Rione,  l’apprendimento di vita rionale, la conoscenza di dati amministrativi e gestionali, la scuola di bandiere, musici ed equestre, ecc.) rappresentano un importante valore che non deve essere divulgato all’esterno del Rione, se non con l’autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 9

Si fa divieto di effettuare fotografie, registrazioni audio o video in occasione di incontri, riunioni ed assemblee effettuate dal Rione Giallo nella propria o in altra sede.

Si fa inoltre divieto di divulgare ogni documento o informazione provenienti tali incontri, se non espressamente autorizzati.

Art.  10

I Soci sono tenuti a curare la vivibilità degli spazi e degli ambienti in cui si svolgono le attività del Rione Giallo e a mantenerne integri i beni.

In caso di danneggiamento o incuria dei suddetti spazi o beni ed in presenza di chiare responsabilità individuali, il Consiglio Direttivo ha facoltà di imporre ai Soci inadempienti il ripristino della situazione iniziale.

Titolo 3° – DEI GRUPPI AGONISTICI

Art. 11

Coloro che partecipano alle attività dei gruppi agonistici rionali devono essere Soci. Nel caso di minori di sedici anni, deve essere Socio del Rione almeno un familiare entro il secondo grado.

Art. 12

I Soci che volessero svolgere attività in gruppi storici di altre città come atleti,  allenatori, collaboratori o dirigenti sono tenuti a presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà dare un parere entro 30 giorni dalla richiesta.

Art.  13

La gestione dei Gruppi Agonistici del Rione è affidata a componenti del  Consiglio Direttivo.

Pur avendo la facoltà di avvalersi della collaborazione di esperti e professionisti, al Consigliere rimane comunque in capo la responsabilità della gestione economica ed agonistica del  Gruppo.

Titolo 4° – DELLE SCUDERIE

Art.  14

I cavalli presenti in scuderia sono di proprietà del Rione Giallo e potranno essere utilizzati per le finalità previste dallo Statuto.

In casi particolari sono tuttavia ammesse presenze di cavalli non di proprietà rionale:

  • Cavalli in prova prima dell’acquisto definitivo;
  • Cavalli per l’allenamento, ma non destinati alla competizione;
  • Cavalli per giostre o competizioni equestri.

Per questi casi si dovrà sottoscrivere un contratto che ne regoli l’utilizzo tra il proprietario del cavallo ed il Capo Rione.

Bozza di tale contratto costituisce allegato A al presente regolamento.

Possono inoltre essere alloggiati eccezionalmente cavalli in sosta temporanea e non in uso alle scuderie rionali.

In tal caso dovrà essere sottoscritto apposito contratto che ne regolamenti l’alloggio nonché l’uso delle strutture rionali tra il proprietario del cavallo ed il Capo Rione.

Titolo 5° – DELLE PROCEDURE ELETTORALI

 Art. 15

In occasione di elezioni, l’Assemblea provvederà  a decidere gli orari di apertura del seggio elettorale e a nominarne i componenti: un presidente, 2 scrutatori ed un supplente. Lo scrutatore supplente entrerà in carica in caso di impedimento, anche temporaneo, di uno scrutatore effettivo.

Art. 16

Qualunque associato avente diritto può presentare la propria candidatura alle cariche elettive compilando apposito modulo predisposto dal presidente di seggio e affisso pubblicamente all’Albo rionale entro e non oltre le 24 ore precedenti la data fissata per la votazione.

E’ compito del Presidente di Seggio verificar la validità e regolarità delle candidature presentate.

L’Assemblea potrà eleggere componente del Consiglio direttivo e del Collegio dei Probiviri qualunque Socio ne abbia diritto, anche in assenza di candidature formali.

Per l’elezione del Capo Rione e del Capitano eletto in lista unitaria la formale candidatura è condizione essenziale per l’avvio delle operazioni di voto.

In assenza di candidature il Presidente, sentiti tutti i componenti del Seggio, avrà facoltà di procedere senza formali candidature per i primi due turni di votazione. La presenza di candidati sarà condizione irrinunciabile per i successivi turni elettorali.

Ciascun Socio può votare per un numero di persone non superiore al numero di componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri, pena la nullità del voto.

Terminata la votazione si procede immediatamente allo scrutinio.

Titolo 6° – DEI RINVII

Art . 17

Per quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento Interno si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia nonché allo Statuto del Rione Giallo e al Regolamento Generale e a quello Organizzativo del Niballo- Palio di Faenza.

Art . 18

Ogni modifica al presente Regolamento Interno deve essere approvata dall’Assemblea Straordinaria dei Soci convocata in apposita seduta e con l’approvazione dei due terzi dei Soci presenti.

 

All’approvazione del presente ogni precedente Regolamento del Rione Giallo si intende abrogato.

 

Approvato dall’Assemblea dei Soci del Rione Giallo il giorno 2 luglio 2020.